Da oltre 50 anni, la Fondazione Baroni sostiene iniziative e progetti
volti a migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate

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Bando per la Ricerca Scientifica 2026

Regolamento

Articolo 1 – Finalità del bando

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riconosce che la disabilità è un concetto in evoluzione e che essa deriva dall’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

Nonostante i progressi compiuti sul piano normativo e sociale, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nell’esercizio dei propri diritti e nella piena partecipazione alla vita sociale, economica e lavorativa, con conseguenti condizioni di maggiore vulnerabilità e rischio di esclusione.

La Fondazione G. B. Baroni ETS sostiene da oltre cinquant’anni la ricerca scientifica finalizzata a migliorare le condizioni di vita, l’autonomia e le prospettive di cura e riabilitazione delle persone con disabilità motoria e neuromotoria.

Con il Bando Ricerca Scientifica 2026 la Fondazione intende sostenere progetti di elevata qualità scientifica, con particolare riferimento allo sviluppo e alla validazione di nuove metodologie, tecnologie e strategie di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con lesioni motorie o neurologiche.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria, durata e contributo

La dotazione finanziaria complessivamente destinata al Bando è pari a euro 150.000,00.

I progetti potranno avere una durata massima di 36 mesi.

Il contributo massimo concedibile dalla Fondazione per ciascun progetto è stabilito in euro 50.000.

Sarà valutata positivamente la presenza, nell’ambito del progetto, di un significativo investimento nella formazione e valorizzazione di giovani ricercatori, anche attraverso l’attivazione di contratti di ricerca o altre forme contrattuali equivalenti consentite dalla disciplina applicabile all’Ente proponente.

La Fondazione potrà finanziare uno o più progetti, integralmente o parzialmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.

In caso di finanziamento parziale, l’assegnazione sarà subordinata alla verifica della concreta possibilità di realizzare il progetto mediante il contributo concesso e le eventuali ulteriori risorse disponibili.

La Fondazione potrà richiedere al soggetto beneficiario la conseguente rimodulazione del progetto e del relativo budget.

Articolo 3 – Soggetti ammessi

Possono presentare domanda:

  • Università pubbliche e private legalmente riconosciute;
  • Enti pubblici di ricerca;
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS;
  • Fondazioni, enti e istituzioni di ricerca privati senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica;
  • altri enti senza scopo di lucro istituzionalmente impegnati in attività di ricerca scientifica coerenti con le finalità del Bando.
  • giovani ricercatori al di sotto dei 40 anni.

Ogni progetto dovrà individuare un Responsabile scientifico – Principal Investigator (PI).

Non possono presentare nuovi progetti i Responsabili scientifici che, alla data di scadenza del Bando, risultino già coordinatori di progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione e non ancora conclusi.

Articolo 4 – Tipologie e requisiti dei progetti

Il progetto dovrà indicare con chiarezza:

  • obiettivi e ipotesi di ricerca;
  • stato dell’arte e carattere innovativo della proposta;
  • metodologia e disegno dello studio;
  • popolazione o campione oggetto dello studio, ove previsto;
  • risultati attesi e indicatori;
  • cronoprogramma;
  • composizione e competenze del gruppo di ricerca;
  • piano economico-finanziario;
  • modalità di diffusione e valorizzazione dei risultati.

Qualora il progetto coinvolga persone, dati relativi alla salute, campioni biologici, dispositivi medici o attività soggette a preventive autorizzazioni, l’Ente beneficiario dovrà acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti dalla normativa applicabile, incluso, ove necessario, il parere del competente Comitato Etico.

Il finanziamento concesso non comporta, di per sé, l’assunzione da parte della Fondazione del ruolo di promotore o sponsor scientifico della ricerca.

Articolo 5 – Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese:

  • direttamente riferibili al progetto approvato;
  • effettivamente sostenute nel periodo di realizzazione;
  • previste nel budget approvato;
  • adeguatamente documentate;
  • sostenute mediante strumenti di pagamento tracciabili;
  • congrue rispetto alle attività programmate e ai normali valori di mercato.

L’IVA costituisce costo ammissibile esclusivamente nella misura in cui rappresenti un costo effettivo e non recuperabile per il soggetto beneficiario.

Non è ammesso il finanziamento del medesimo costo mediante più contributi pubblici o privati.

Il soggetto richiedente dovrà indicare gli eventuali ulteriori contributi, finanziamenti o entrate destinati al medesimo progetto.

Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione dell’apposito format disponibile nella sezione “Bandi 2026” del sito istituzionale www.fondazionebaroni.it, fornendo tutte le informazioni richieste e allegando la documentazione prevista.

Al termine della procedura sarà generata apposita ricevuta di presentazione.

Copia della documentazione presentata e della relativa ricevuta dovrà inoltre essere trasmessa, entro il medesimo termine previsto per la candidatura, all’indirizzo PEC:

info@pec.fondazionebaroni.it

In caso di difformità tra la documentazione caricata attraverso la procedura telematica e quella trasmessa tramite PEC, farà fede la documentazione acquisita mediante la procedura telematica entro il termine di scadenza.

Articolo 7 – Termini

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul sito istituzionale della Fondazione e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 30 novembre 2026.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre tale termine o prive degli elementi essenziali richiesti dal Bando, fatto salvo quanto eventualmente integrabile su richiesta della Fondazione.

Articolo 8 – Istruttoria e integrazioni

La Fondazione verifica preliminarmente la completezza della domanda e il possesso dei requisiti di ammissibilità.

La Fondazione si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni o documentazione integrativa, assegnando al soggetto richiedente un termine per la relativa trasmissione.

La richiesta di integrazioni non comporta alcun diritto all’ammissione o al finanziamento del progetto.

Articolo 9 – Valutazione e selezione

I progetti saranno sottoposti a valutazione comparativa nell’esercizio dell’autonomia e della discrezionalità della Fondazione, sulla base delle finalità statutarie e dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.

La Fondazione potrà avvalersi di una Commissione di valutazione composta da soggetti dotati di adeguate competenze nelle materie oggetto del Bando o di un consulente.

I soggetti incaricati della valutazione sono tenuti ad astenersi in presenza di situazioni di conflitto di interessi e a mantenere riservate le informazioni acquisite nell’ambito della procedura.

La Fondazione potrà non ammettere al finanziamento progetti che, pur formalmente coerenti con il Bando, non siano ritenuti sufficientemente meritevoli, sostenibili o idonei al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 10 – Criteri di valutazione

Saranno valutati, in particolare:

  • coerenza con le finalità del Bando;
  • rilevanza scientifica e clinico-riabilitativa;
  • innovatività e contributo all’avanzamento delle conoscenze;
  • rigore e appropriatezza del disegno e delle metodologie di ricerca;
  • chiarezza e verificabilità degli obiettivi;
  • qualificazione scientifica del Responsabile e del gruppo di ricerca;
  • adeguatezza delle strutture e delle risorse disponibili;
  • fattibilità rispetto a tempi, risorse e numerosità prevista;
  • impatto potenziale sulla riabilitazione, sull’autonomia e sulla qualità della vita delle persone con disabilità;
  • coinvolgimento e formazione di giovani ricercatori;
  • congruità del budget;
  • qualità del piano di diffusione, pubblicazione e valorizzazione dei risultati.

Articolo 11 – Comunicazione degli esiti

L’esito della procedura di selezione sarà comunicato ai soggetti partecipanti tramite posta elettronica e/o PEC entro il 20 gennaio 2027.

Ai soggetti selezionati saranno comunicati l’ammontare del contributo concesso e le relative voci di spesa ammesse.

La denominazione dei soggetti beneficiari, il titolo dei progetti selezionati e l’ammontare dei contributi assegnati saranno pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

La partecipazione al Bando non attribuisce alcun diritto all’ottenimento del contributo.

Articolo 12 – Accordo di finanziamento ed erogazione

L’assegnazione del contributo sarà disciplinata da uno specifico accordo sottoscritto tra la Fondazione e il soggetto beneficiario.

L’accordo individuerà, tra l’altro:

  • durata del progetto;
  • budget approvato;
  • modalità e tempi di erogazione;
  • obblighi di monitoraggio;
  • modalità di rendicontazione;
  • obblighi di comunicazione;
  • cause di sospensione, revoca e restituzione del contributo.

Per i progetti di durata non superiore a 36 mesi, salvo diversa previsione dell’accordo:

  • il 70% del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
  • il restante 30% sarà erogato entro 30 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale.

Articolo 13 – Modifiche al progetto

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione del progetto approvato.

Qualsiasi modifica sostanziale delle attività, degli obiettivi, della durata, dei beneficiari, del Responsabile del progetto o del budget dovrà essere preventivamente comunicata alla Fondazione e da questa espressamente autorizzata.

Le rimodulazioni tra singole voci di spesa saranno consentite nei limiti e secondo le modalità stabilite nell’accordo di finanziamento.

Articolo 14 – Monitoraggio

Durante lo svolgimento del progetto la Fondazione potrà monitorarne lo stato di avanzamento, richiedere relazioni intermedie, documentazione, informazioni e chiarimenti.

La Fondazione potrà inoltre, previo accordo con il soggetto beneficiario, effettuare visite o sopralluoghi presso le sedi nelle quali vengono svolte le attività.

Il soggetto beneficiario si impegna a collaborare con la Fondazione e a fornire le informazioni necessarie per consentire la verifica dell’utilizzo delle risorse e dell’efficacia dell’intervento.

Per i progetti di durata superiore a dodici mesi dovrà essere trasmessa almeno una relazione sullo stato di avanzamento per ogni dodici mesi di attività, salvo diversa periodicità stabilita nell’accordo.

Articolo 15 – Rendicontazione finale

Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere alla Fondazione:

  • l’elenco analitico delle spese sostenute;
  • la documentazione giustificativa delle spese e dei relativi pagamenti;
  • una relazione sulle attività realizzate;
  • una relazione sui risultati conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi;
  • ogni ulteriore documentazione prevista dall’accordo di finanziamento.

La Fondazione potrà richiedere chiarimenti, integrazioni e documentazione supplementare prima dell’approvazione del rendiconto.

Le somme non utilizzate o relative a spese non riconosciute ammissibili dovranno essere restituite alla Fondazione.

Dovranno inoltre essere indicati:

  • relazione scientifica finale;
  • Rapporto Tecnico-Scientifico Finale;
  • descrizione dell’impatto scientifico, clinico, riabilitativo e sociale;
  • elenco delle pubblicazioni scientifiche, comunicazioni congressuali, brevetti, protocolli, dataset e altri prodotti derivanti dalla ricerca.

Articolo 16 – Comunicazione e diffusione dei risultati

L’Ente beneficiario e il gruppo di ricerca mantengono la propria autonomia scientifica nella pubblicazione dei risultati.

Le pubblicazioni e le comunicazioni scientifiche derivanti dal progetto dovranno dare adeguata evidenza del sostegno ricevuto dalla Fondazione G. B. Baroni ETS.

L’Ente beneficiario trasmetterà alla Fondazione copia o riferimento bibliografico delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici derivanti dal progetto.

La titolarità dei risultati e delle eventuali invenzioni sviluppate nell’ambito del progetto sarà determinata in conformità alla normativa vigente, ai rapporti intercorrenti con gli inventori e ai regolamenti dell’Ente beneficiario.

Qualora dalla ricerca emergano risultati suscettibili di tutela brevettuale o di altra forma di protezione della proprietà intellettuale, l’Ente beneficiario ne darà tempestiva comunicazione riservata alla Fondazione.

L’accordo di finanziamento potrà disciplinare eventuali diritti della Fondazione alla valorizzazione economica dei risultati o alla partecipazione ai relativi proventi, nel rispetto della normativa applicabile.

La Fondazione conserva il diritto gratuito e non esclusivo di utilizzare, per le proprie finalità istituzionali, informazioni e risultati non riservati derivanti dal progetto, con indicazione della relativa paternità scientifica.

Articolo 17 – Protezione dei dati personali

I dati personali acquisiti nell’ambito del Bando saranno trattati dalla Fondazione G. B. Baroni ETS, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato, e della normativa applicabile.

Il trattamento sarà effettuato per le finalità connesse alla gestione del Bando, alla valutazione delle candidature, all’eventuale assegnazione ed erogazione dei contributi, al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti e agli adempimenti di legge.

Le informazioni relative alle finalità, basi giuridiche, tempi di conservazione, destinatari e diritti degli interessati saranno contenute nell’apposita informativa privacy resa disponibile nell’ambito della procedura di candidatura.

I soggetti partecipanti sono tenuti a evitare la trasmissione di dati personali dei beneficiari quando non strettamente necessari e, in particolare, di dati relativi alla salute.

L’Ente beneficiario resta responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito dell’attività di ricerca secondo i ruoli e le responsabilità stabiliti dalla normativa applicabile.

Salvo specifica necessità preventivamente concordata, la Fondazione non dovrà ricevere dati identificativi o pseudonimizzati relativi ai partecipanti alla ricerca.

Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione dovranno essere trasmessi alla Fondazione dati anonimi, aggregati o comunque privi di elementi che consentano l’identificazione dei partecipanti.

Articolo 18 – Revoca del contributo e restituzione delle somme

La Fondazione potrà revocare, in tutto o in parte, il contributo qualora:

  • il progetto non venga realizzato o venga realizzato in maniera sostanzialmente difforme da quanto approvato;
  • le somme erogate siano utilizzate per finalità diverse;
  • siano accertate dichiarazioni false o informazioni rilevanti non veritiere;
  • il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di monitoraggio o rendicontazione;
  • siano apportate modifiche sostanziali senza preventiva autorizzazione;
  • vengano meno autorizzazioni, requisiti soggettivi o altre condizioni essenziali per la realizzazione del progetto;
  • emergano gravi irregolarità amministrative, contabili o, per il Bando Ricerca, scientifiche.

In caso di inadempimento sanabile, la Fondazione assegnerà al soggetto beneficiario un termine per fornire chiarimenti o provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata presentazione del rendiconto, la Fondazione inviterà formalmente il beneficiario a provvedere entro un ulteriore termine di 30 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Fondazione potrà dichiarare la decadenza dal contributo, non erogare le ulteriori tranche o la quota a saldo e richiedere la restituzione totale o parziale delle somme già corrisposte.

Articolo 19 – Disposizioni finali

Il presente Bando ha natura privatistica e non costituisce procedura di gara o di evidenza pubblica.

La presentazione della domanda non costituisce titolo per l’ottenimento del contributo né determina l’insorgere di diritti nei confronti della Fondazione.

Prima dell’assegnazione dei contributi, la Fondazione si riserva, per motivate esigenze organizzative, finanziarie o connesse al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di modificare, sospendere, prorogare o revocare il Bando.

A seguito della sottoscrizione dell’accordo di finanziamento, i rapporti tra la Fondazione e il soggetto beneficiario saranno disciplinati dal presente Regolamento, dal progetto approvato e dall’accordo medesimo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative vigenti e le determinazioni assunte dai competenti organi della Fondazione.